Art. 19.
(Trasferimento di risorse economiche e norme di adeguamento).

      1. Le risorse economiche imputate ad apposite unità previsionali di base e capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e amministrate dalle competenti Direzioni generali del medesimo Ministero per la gestione delle istituzioni scolastiche e delle iniziative formative di cui alla presente legge sono trasferite all'Agenzia, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione.
      2. Il Governo provvede, con apposito provvedimento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie agli articoli 625 e seguenti del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e alle norme vigenti in materia di contabilità dello Stato, al fine di adeguarli alle disposizioni della presente legge.